ANCHE GLI ANIMALI SONO I BENVENUTI IN CONDOMINIO

Con la riforma della normativa che regola la vita in condominio, definitivamente approvata nel Novembre 2012 ed entrata ufficialmente in vigore nel Giugno 213, ci sono stati numerosi cambiamenti e novità. Tra le novità troviamo la fine del divieto di tenere gli animali domestici in condominio.

ANCHE GLI ANIMALI SONO I BENVENUTI IN CONDOMINIO

L’articolo 1138 del Codice Civile, che si occupa di definire la formazione del regolamento condominiale circa la ripartizione delle spese condominiali, l’uso delle cose comuni e l’amministrazione, è stato integrato dall’articolo 16. Attraverso questa integrazione è stata introdotta la possibilità di tenere animali domestici in appartamento anche se si abita in condominio: esattamente la norma prevede che “non possa essere più vietato di possedere o detenere animali domestici”. Questo sembrerebbe voler dire una sola cosa: porte aperte per gli amici a quattro zampe. Cerchiamo allora di chiarire eventuali dubbi che un amministratore di condominio può avere su questo argomento, descrivendo i pareri contrastanti emersi in merito all’interpretazione di questa integrazione alla normativa esistente.

La possibilità di avere animali domestici in condominio è stata ben accolta ovviamente da tutti gli animalisti, mentre altre persone hanno dato un’interpretazione meno semplicistica all’articolo 16. Il “divieto di vietare” la presenza degli animali nei condomini sarebbe valido solo per i regolamenti dei nuovi condomini e non avrebbe efficacia retroattiva: questo vuol dire che il nuovo articolo non sarebbe valido per tutti quei contratti che sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore della riforma.

La LAV, Lega Antivivisezione, non è assolutamente d’accordo: gli avvocati dell’associazione forniscono infatti un’interpretazione decisamente opposta della norma. Per loro il nuovo articolo che permette agli animali di vivere in condominio vale anche per i regolamenti che esistono già e non può essere in alcun modo annullato dall’Assemblea condominiale che con maggioranza assoluta decide di non rispettare la norma prevista.

A questo punto è necessario fare una distinzione tra i regolamenti condominiali assembleari ed i regolamenti condominiali contrattuali. Con i primi facciamo riferimento ai regolamenti che vengono approvati dalla maggioranza dei condomini nel corso delle riunioni condominiali: sono dunque quei regolamenti con i quali l’amministratore condominiale si limita a gestire esclusivamente la vita in comune. Per regolamenti condominiali contrattuali facciamo invece riferimento a quei regolamenti che vengono definiti dal costruttore o unico proprietario per una corretta divisione dello stabile, accettati dai condomini e registrati presso l’Agenzia del Territorio. La Cassazione prima dell’entrata in vigore della riforma aveva espresso il suo parere sulla vicenda, facendo leva proprio su questa distinzione: precisamente sosteneva che il possesso degli animali domestici poteva essere vietato soltanto da un regolamento creato da un contratto. Nella maggior parte dei casi si fa riferimento a quelli che il costruttore inserisce in ogni atto di vendita e che colui che compra l’edificio è tenuto a rispettare: soltanto questo tipo di regolamento può prevedere vincoli relativi alla proprietà privata come per esempio il divieto d tenere animali in casa.

Tuttavia secondo alcuni anche dopo la riforma il vecchio regolamento, sia contrattuale che scritto, manterrebbe la propria validità: quindi se, ad esempio, il vecchio regolamento vietava di detenere cani di grossa taglia prima della riforma questo divieto continua ad essere valido. L’articolo 1138 del Codice Civile diventerebbe pertanto modificabile con un nuovo regolamento contrattuale approvato all’unanimità.


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